1 Per exequir questa lescha dastgan il SEM e las autoritads da recurs communitgar datas persunalas a las autoritads da l’exteriur ed a las organisaziuns internaziunalas che han incumbensas correspundentas, sch’il stadi respectiv u l’organisaziun internaziunala garantescha ina protecziun equivalenta da las datas transferidas.
2 Las suandantas datas persunalas dastgan vegnir communitgadas:
290 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 2005, en vigur dapi il 1. da schan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845).
1 In vista dell’esecuzione della presente legge, la SEM e le autorità di ricorso sono autorizzate a comunicare dati personali alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti in tale ambito, sempre che lo Stato o l’organizzazione internazionale in questione garantisca una protezione equivalente dei dati trasmessi.
2 Possono essere comunicati i dati seguenti:
290 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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