1 Per la procedura da meds legals valan las disposiziuns generalas da la giurisdicziun federala.
2 Il dretg da far recurs han er ils chantuns pertutgads e las vischnancas pertutgadas.
1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2 I Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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