1 Avant l’exposiziun publica da la dumonda sto il petent mussar las midadas, ch’ils edifizis e stabiliments planisads chaschunan en il terren, cun las stajar; en cas d’edifizis sto el metter profils.
2 Objecziuns cunter las stajaziuns u cunter la profilaziun ston vegnir fatgas immediatamain tar l’autoritad d’approvaziun, en mintga cas dentant avant ch’il termin d’exposiziun è passà.
1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve rendere visibili mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno causate dagli edifici e dalle infrastrutture previste.
2 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate immediatamente all’autorità competente per l’approvazione, in ogni caso prima della scadenza del termine di deposito dei piani.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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