Ils chantuns d’attribuziun garanteschan l’agid social u l’agid d’urgenza per persunas che sa trategnan en Svizra sin basa da questa lescha. Per persunas che n’èn betg vegnidas attribuidas ad in chantun, vegn concedì l’agid d’urgenza da quel chantun ch’è vegnì designà sco cumpetent per exequir la spedida. Ils chantuns pon transferir l’adempliment da questas incumbensas parzialmain u cumplainamain a terzas parts.
209 Integrà tras la cifra I da la LF dals 25 da sett. 2015, en vigur dapi il 1. d’oct. 2016 (AS 2016 3101; BBl 2014 7991).
I Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.
209 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.