1 Las persunas cun basegn da protecziun sa trategnan en il chantun, al qual ellas èn vegnidas attribuidas.
2 Sch’il Cussegl federal n’ha anc betg abolì la protecziun provisorica suenter 5 onns, survegnan las persunas cun basegn da protecziun ina permissiun da dimora da quest chantun; questa permissiun vala fin che la protecziun provisorica vegn abolida.
3 Diesch onns suenter la concessiun da la protecziun provisorica po il chantun dar ina permissiun da domicil a questas persunas.
1 Le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite.
2 Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria.
3 Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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