Persunas cun basegn da protecziun che han fatg la dumonda da vegnir renconuschidas sco fugitivs pon pretender il pli baud 5 onns suenter la decisiun da sistida tenor l’artitgel 69 alinea 3 che la procedura per la renconuschientscha sco fugitiv vegnia reaverta. Sche questa procedura vegn reaverta, vegn abolida la protecziun provisorica.
Le persone bisognose di protezione che hanno presentato una domanda per il riconoscimento della qualità di rifugiato possono chiedere al più presto cinque anni dopo la decisione di sospensione conformemente all’articolo 69 capoverso 3 la riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Al momento della riapertura di questa procedura la protezione provvisoria è revocata.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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