1 Il SEM designescha pli detagliadamain la gruppa da persunas cun basegn da protecziun e decida, a tgi che la Svizra conceda protecziun provisorica. El resguarda en quest connex il princip da l’unitad da la famiglia.
2 La decisiun davart la concessiun da protecziun provisorica po vegnir contestada mo cun la motivaziun ch’ella violeschia il princip da l’unitad da la famiglia.
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181 Abolì tras la cifra I da la LF dals 25 da sett. 2015, cun effect dapi il 1. da mars 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
1 La SEM definisce più precisamente il gruppo delle persone bisognose di protezione e decide chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. Tiene conto del principio dell’unità della famiglia.
2 La decisione relativa alla concessione della protezione provvisoria può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia.
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181 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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