142.31 Lescha d'asil dals 26 da zercladur 1998 (LAsil)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 50 Segund asil

A fugitivs ch’èn vegnids recepids en in auter stadi poi vegnir concedì asil, sch’els sa trategnan dapi almain 2 onns confurm a l’urden e senza interrupziun en Svizra.

Art. 50 Secondo asilo

L’asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.