1 Nagin na dastga vegnir sfurzà en ina furma u l’autra da returnar en in pajais, nua che ses corp, sia vita u sia libertad è periclitada per in motiv tenor l’artitgel 3 alinea 1 u nua ch’el ristga da vegnir sfurzà da returnar en in tal pajais.
2 Ina persuna na po betg sa referir al scumond d’expulsiun, sch’i existan motivs serius da supponer ch’ella pericliteschia la segirezza da la Svizra u sch’ella sto vegnir taxada sco privel per la publicitad, perquai ch’ella è vegnida condemnada cun vigur legala pervia d’in crim u d’in delict spezialmain grev.
1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell’articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d’essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
2 Il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l’interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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