142.31 Lescha d'asil dals 26 da zercladur 1998 (LAsil)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 48 Collavuraziun dals chantuns

Sche requirents d’asil spedids na sa chattan betg en il chantun che sto exequir la spedida, survegn el – sin dumonda – agid uffizial dal chantun da dimora. Quest agid uffizial cumpiglia en spezial la surdada da la persuna pertutgada al chantun cumpetent u l’execuziun directa da la spedida.

Art. 48 Collaborazione tra i Cantoni

Se il richiedente allontanato non si trova nel Cantone incaricato dell’esecuzione dell’allontanamento, il Cantone di soggiorno deve, a richiesta, fornire assistenza amministrativa. Tale assistenza consiste segnatamente nella consegna del richiedente al Cantone competente per eseguire l’allontanamento o nell’esecuzione diretta dell’allontanamento.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.