1 Il SEM u las autoritads chantunalas pon attribuir in lieu da dimora als requirents d’asil.
2 Els pon attribuir in alloschi als requirents d’asil, en spezial als collocar en moda collectiva. Ils chantuns garanteschan in manaschi ordinari; per quest intent pon els decretar disposiziuns e prender mesiras.87
87 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 2005, en vigur dapi il 1. da schan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845).
1 La SEM o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno.
2 Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti.88
88 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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