142.31 Lescha d'asil dals 26 da zercladur 1998 (LAsil)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 28 Attribuziun d’in lieu da dimora ed alloschi

1 Il SEM u las autoritads chantunalas pon attribuir in lieu da dimora als requirents d’asil.

2 Els pon attribuir in alloschi als requirents d’asil, en spezial als collocar en moda collectiva. Ils chantuns garanteschan in manaschi ordinari; per quest intent pon els decretar disposiziuns e prender mesiras.87

87 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 2005, en vigur dapi il 1. da schan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845).

Art. 28 Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio

1 La SEM o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno.

2 Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti.88

88 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.