Sche l’audiziun davart ils motivs d’asil mussa ch’ina decisiun en il rom da la procedura accelerada n’è betg pussaivla, en spezial perquai ch’i dovra ulteriurs scleriments, vegn la dumonda d’asil tractada en la procedura extendida ed il requirent d’asil vegn attribuì ad in chantun tenor l’artitgel 27.
82 Integrà tras la cifra I da la LF dals 25 da sett. 2015, en vigur dapi il 1. da mars 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
Se dall’audizione del richiedente sui motivi d’asilo risulta che non è possibile pronunciare una decisione nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari accertamenti supplementari, la domanda d’asilo è trattata nel quadro della procedura ampliata e il richiedente attribuito a un Cantone secondo l’articolo 27.
83 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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