La procedura en vista ad ina decisiun tenor l’artitgel 31a alinea 1 litera b cumenza cun l’inoltraziun da la dumonda ad in stadi da Dublin concernent l’admissiun u la readmissiun dal requirent d’asil. Ella dura fin al transferiment en il stadi da Dublin cumpetent u fin a sia interrupziun ed a la decisiun davart la realisaziun d’ina procedura accelerada u d’ina procedura extendida.
80 Integrà tras la cifra I da la LF dals 25 da sett. 2015, en vigur dapi il 1. da mars 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
La procedura in vista di una decisione di cui all’articolo 31a capoverso 1 lettera b ha inizio con la presentazione della domanda a uno Stato Dublino di prendere o riprendere in carico il richiedente l’asilo. Dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino alla sua interruzione e alla decisione relativa allo svolgimento di una procedura celere o ampliata.
81 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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