La Confederaziun ed ils chantuns prendan mesiras per pudair reagir a temp sin fluctuaziuns dal dumber da dumondas d’asil cun las resursas necessarias, en spezial en il sectur da la collocaziun, dal persunal e da la finanziaziun, u cun ulteriuras mesiras.
75 Integrà tras la cifra I da la LF dals 25 da sett. 2015, en vigur dapi il 1. da mars 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti al fine di poter reagire tempestivamente alle fluttuazioni del numero delle domande d’asilo con le necessarie risorse, in particolare per quanto concerne l’alloggio, il personale e il finanziamento, o con altre misure.
76 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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