142.31 Lescha d'asil dals 26 da zercladur 1998 (LAsil)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 19 Inoltraziun

1 La dumonda d’asil sto vegnir inoltrada al post da controlla d’ina plazza aviatica svizra u, tar l’entrada en Svizra, ad in post da cunfin avert u en in center da la Confederaziun. Resalvà resta l’artitgel 24a alinea 3.

2 Ina dumonda po vegnir inoltrada mo da quella persuna che sa chatta al cunfin svizzer u sin il territori da la Svizra.

49 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 25 da sett. 2015, en vigur dapi il 1. da mars 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).

Art. 19 Deposito della domanda

1 La domanda d’asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero oppure, all’atto dell’entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro della Confederazione. È fatto salvo l’articolo 24a capoverso 3.

2 Può depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.