Per ademplir las incumbensas surdadas ad els tras questa lescha, oravant tut per l’audiziun, per la preparaziun da las decisiuns e per l’execuziun da la spedida, pon ils chantuns crear posts interchantunals.
I Cantoni possono istituire servizi intercantonali per l’adempimento di compiti attribuiti loro dalla presente legge, segnatamente per le audizioni, la preparazione delle decisioni e l’esecuzione degli allontanamenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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