1 Ils chantuns prevesan almain ina instanza da recurs, tar la quala i po vegnir recurrì cunter disposiziuns che las autoritads chantunalas prendan sin basa da questa lescha e da sias disposiziuns executivas.
2 Recurs cunter decisiuns chantunalas d’ultima instanza sa drizzan tenor las disposiziuns generalas da la giurisdicziun federala, uschenavant che questa lescha na dispona betg autramain.
1 I Cantoni prevedono almeno un’istanza di ricorso contro le decisioni delle autorità cantonali prese sulla base della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione.
2 Il ricorso contro le decisioni cantonali di ultima istanza è retto dalle disposizioni generali della procedura federale, a meno che la presente legge non disponga altrimenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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