Per controllar l’indemnisaziun finanziala als chantuns transferescha l’Uffizi federal da statistica periodicamain al SEM, en furma anonimisada ed agregada, datas davart persunas dal sectur d’asil che retiran prestaziuns da l’agid social public.
314 Integrà tras la cifra I da la LF dals 16 da dec. 2005, en vigur dapi il 1. da schan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845).
Ai fini della gestione delle indennità da versare ai Cantoni, l’Ufficio federale di statistica comunica periodicamente alla SEM, in forma anonimizzata e aggregata, i dati concernenti le persone soggette alla legislazione sull’asilo che ricevono prestazioni dell’aiuto sociale pubblico.
314 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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