Il persunal ch’è incumbensà d’exequir questa lescha dastga applitgar sforzs da la polizia e mesiras polizialas per ademplir sia incarica, sch’ils bains giuridics che ston vegnir protegids giustifitgeschan quai. La Lescha dals 20 da mars 2008311 davart l’applicaziun da mesiras repressivas è applitgabla.
310 Integrà tenor la cifra 2 da l’agiunta da la LF dals 20 da mars 2008 davart l’applicaziun da mesiras repressivas, en vigur dapi il 1. da schan. 2009 (AS 2008 5463; BBl 2006 2489).
Le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 2008317 sulla coercizione è applicabile.
316 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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