142.20 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart las persunas estras (LEst)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 95a Alloschis mess a disposiziun tras ils gestiunaris da plazzas aviaticas

Ils gestiunaris da plazzas aviaticas èn obligads da metter a disposiziun a persunas estras, a las qualas igl è vegnì refusà d’entrar en Svizra u da cuntinuar cun lur viadi, alloschis adequats e favuraivels sin l’areal da la plazza aviatica fin a l’execuziun da la spedida u fin a l’entrada en Svizra.

Art. 95a Alloggi messi a disposizione dai gestori di aeroporti

I gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione, sul territorio dell’aeroporto e fino all’esecuzione dell’allontanamento o fino all’entrata in Svizzera, alloggi adeguati ed economici a favore degli stranieri che all’aeroporto si vedono rifiutare l’entrata o il prosieguo del viaggio.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.