Ils chantuns prevesan uschè baud sco pussaivel mesiras d’integraziun adequatas per persunas cun in basegn d’integraziun spezial. La Confederaziun sustegna ils chantuns tar questa incumbensa.
79 Integrà tras la cifra I da la LF dals 16 da dec. 2016 (integraziun), en vigur dapi il 1. da schan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821).
I Cantoni prevedono con la massima sollecitudine misure d’integrazione adeguate per gli stranieri con un bisogno d’integrazione particolare. La Confederazione li sostiene in tale compito.
83 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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