Las disposiziuns da quest chapitel davart conjugals esters valan tenor il senn per il partenadi registrà da pèrs da la medema schlattaina.
Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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