142.20 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart las persunas estras (LEst)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 32 Permissiun da dimora curta

1 La permissiun da dimora curta vegn concedida per dimoras d’ina durada limitada fin ad 1 onn.

2 Ella vegn concedida per in tschert intent da dimora e po vegnir colliada cun ulteriuras cundiziuns.

3 Ella po vegnir prolungada fin ad ina durada totala da 2 onns. La plazza po vegnir midada mo per motivs impurtants.

4 La permissiun da dimora curta po vegnir concedida danovamain, suenter che la dimora en Svizra è vegnida interrutta adequatamain.

Art. 32 Permesso di soggiorno di breve durata

1 Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso di breve durata.

2 Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

3 Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d’impiego è possibile solo per motivi gravi.

4 Un nuovo permesso di breve durata può essere rilasciato solo dopo un’adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.