142.20 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart las persunas estras (LEst)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 18 Pratitgar in’activitad da gudogn dependenta

Persunas estras pon vegnir admessas per pratitgar in’activitad da gudogn dependenta, sche:

a.
quai correspunda a l’interess da l’economia generala;
b.
la dumonda d’in patrun è avant maun; e
c.
las premissas tenor ils artitgels 20–25 èn ademplidas.

Art. 18 Esercizio di un’attività lucrativa dipendente

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente se:

a.
l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera;
b.
un datore di lavoro ne ha fatto domanda; e
c.
sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20–25.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.