1 Per requirentas e requirents d’asil, dals quals la dumonda d’asil na po betg vegnir tractada en il center da la Confederaziun, vala il dretg vertent durant maximalmain 2 onns.
2 En cas da proceduras pendentas tenor ils artitgels 76 alinea 1 litera b cifra 5 e 76a alinea 3 valan ils artitgels 80 alinea 1 terza frasa ed alinea 2bis ed 80a alineas 1 e 2 da questa lescha sco er ils artitgels 108 alinea 4, 109 alinea 3, 110 alinea 4 litera b, 111 litera d LAsil463 en la versiun vertenta.
462 Integrà tras la cifra 1 da l’agiunta da la LF dals 25 da sett. 2015, en vigur dapi il 1. da mars 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
1 Per i richiedenti l’asilo la cui domanda d’asilo non può essere trattata nei centri della Confederazione si applica per al massimo due anni il diritto anteriore.
2 Le procedure pendenti di cui agli articoli 76 capoverso 1 lettera b numero 5 e 76a capoverso 3 sono rette dagli articoli 80 capoversi 1 terzo periodo e 2bis e 80a capoversi 1 e 2 della presente legge, nonché dagli articoli 108 capoverso 4, 109 capoverso 3, 110 capoverso 4 lettera b e 111 lettera d LAsi478 nella loro versione anteriore.
477 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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