142.20 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart las persunas estras (LEst)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 126d Disposiziuns transitoricas da la midada dals 25 da settember 2015 da la LAsil

1 Per requirentas e requirents d’asil, dals quals la dumonda d’asil na po betg vegnir tractada en il center da la Confederaziun, vala il dretg vertent durant maximalmain 2 onns.

2 En cas da proceduras pendentas tenor ils artitgels 76 alinea 1 litera b cifra 5 e 76a alinea 3 valan ils artitgels 80 alinea 1 terza frasa ed alinea 2bis ed 80a alineas 1 e 2 da questa lescha sco er ils artitgels 108 alinea 4, 109 alinea 3, 110 alinea 4 litera b, 111 litera d LAsil463 en la versiun vertenta.

462 Integrà tras la cifra 1 da l’agiunta da la LF dals 25 da sett. 2015, en vigur dapi il 1. da mars 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).

463 SR 142.31

Art. 126d Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi

1 Per i richiedenti l’asilo la cui domanda d’asilo non può essere trattata nei centri della Confederazione si applica per al massimo due anni il diritto anteriore.

2 Le procedure pendenti di cui agli articoli 76 capoverso 1 lettera b numero 5 e 76a capoverso 3 sono rette dagli articoli 80 capoversi 1 terzo periodo e 2bis e 80a capoversi 1 e 2 della presente legge, nonché dagli articoli 108 capoverso 4, 109 capoverso 3, 110 capoverso 4 lettera b e 111 lettera d LAsi478 nella loro versione anteriore.

477 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

478 RS 142.31

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.