1 La procedura da las autoritads federalas sa drizza tenor las disposiziuns generalas da l’organisaziun giudiziala.
2 Las disposiziuns davart la sistida dals termins na vegnan betg applitgadas en las proceduras tenor l’artitgel 65 e tenor l’artitgel 76 alinea 1 litera b cifra 5.
426 Abolì per il 1. da schan. 2008 tras la cifra I 1 da l’Ordinaziun da la AF dals 20 da dec. 2006, cun effect dapi il 1. da schan 2008 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759).
1 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria federale.
2 Le disposizioni relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure previste negli articoli 65 e 76 capoverso 1 lettera b numero 5.
441 Abrogata dal n. I 1 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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