1 Las datas tenor l’artitgel 104 alinea 3 vegnan transferidas automaticamain al SIC en furma electronica.
2 Il SIC dastga elavurar las datas per ademplir las incumbensas tenor l’artitgel 104a alinea 1 litera c.
364 Integrà tras la cifra I da la LF dals 14 da dec. 2018 (regulaziuns da procedura e sistems d’infurmaziun), en vigur dapi il 1. da zer. 2019 (AS 2019 1413; BBl 2018 1685).
1 I dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.
2 Il SIC può trattare i dati per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 104a capoverso 1 lettera c.
373 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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