141.0 Lescha federala dals 20 da zercladur 2014 davart l'acquist e la perdita dal dretg da burgais svizzer (Lescha davart il dretg da burgais, LDB)

141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)

Art. 9 Premissas formalas

1 La Confederaziun conceda la permissiun da natiralisaziun mo, sch’il petent:

a.
posseda, il mument da la dumonda, ina permissiun da domicil; e
b.
cumprova, il mument da la dumonda, ina dimora da totalmain 10 onns en Svizra, e trais da quels durant ils ultims 5 onns avant l’inoltraziun da la dumonda.

2 Per calcular la durada da la dimora tenor l’alinea 1 litera b vegn il temp, ch’il petent ha vivì en Svizra tranter ses 8. e 18. onn da vita cumplenì, quintà duas giadas. La dimora effectiva sto dentant avair durà almain 6 onns.

Art. 9 Condizioni formali

1 La Confederazione concede l’autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente:

a.
è titolare di un permesso di domicilio; e
b.
dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda.

2 Nel calcolo della durata del soggiorno di cui al capoverso 1 lettera b, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra l’8° e il 18° anno d’età è computato due volte. Tuttavia, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.