1 Persunas svizras che possedan il dretg da burgais da plirs chantuns, pon inoltrar la dumonda ad in dals chantuns d’origin.
2 Sch’in chantun d’origin decida davart la relaschada, ha la consegna da la decisiun per consequenza ch’il dretg da burgais svizzer sco er tut ils dretgs da burgais chantunals e communals van a perder.
3 Il chantun che ha decidì davart la relaschada, infurmescha d’uffizi ils auters chantuns d’origin.
1 Gli Svizzeri che possiedono la cittadinanza di più Cantoni possono depositare la domanda presso uno dei Cantoni d’origine.
2 Se un Cantone d’origine pronuncia lo svincolo, la notificazione della decisione implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali.
3 Il Cantone che pronuncia lo svincolo informa d’ufficio gli altri Cantoni d’origine.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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