141.0 Lescha federala dals 20 da zercladur 2014 davart l'acquist e la perdita dal dretg da burgais svizzer (Lescha davart il dretg da burgais, LDB)

141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)

Art. 27 Renatiralisaziun suenter peremziun, relaschada e perdita dal dretg da burgais

1 Tgi che ha pers il dretg da burgais svizzer, po inoltrar entaifer 10 onns ina dumonda da renatiralisaziun.

2 Persunas che han dapi 3 onns dimora en Svizra pon dumandar la renatiralisaziun er suenter la scadenza dal termin tenor l’alinea 1.

Art. 27 Reintegrazione in seguito a perenzione, svincolo o perdita della cittadinanza

1 Chiunque ha perduto la cittadinanza svizzera può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.

2 Il richiedente che risiede in Svizzera da tre anni può presentare la domanda di reintegrazione anche dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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