1 La legislaziun chantunala prevesa ina durada minimala da la dimora da 2 fin 5 onns.
2 En cas ch’il petent transferescha ses domicil en in’autra vischnanca u en in auter chantun, restan il chantun e la vischnanca che han survegnì la dumonda da natiralisaziun, vinavant cumpetents, sch’els han examinà definitivamain las premissas da natiralisaziun tenor ils artitgels 11 e 12.3
1 La legislazione cantonale prevede una durata minima del soggiorno da due a cinque anni.
2 Nel caso in cui il candidato alla naturalizzazione trasferisca il domicilio in un altro Comune o Cantone, il Cantone e il Comune in cui è stata presentata la domanda di naturalizzazione restano competenti se hanno concluso l’esame delle condizioni di naturalizzazione di cui agli articoli 11 e 12.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.