101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 96 Politica da concurrenza

1 La Confederaziun decretescha prescripziuns cunter consequenzas economicamain u socialmain nuschaivlas da cartels e d’autras restricziuns da la concurrenza.

2 Ella prenda mesiras:

a.
per impedir abus en la furmaziun dals pretschs tras interpresas ed organisaziuns da dretg privat u da dretg public cun ina posiziun dominanta sin il martgà;
b.
cunter la concurrenza illoiala.

Art. 96 Politica di concorrenza

1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.

2 Prende provvedimenti:

a.
per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;
b.
contro la concorrenza sleale.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.