1 La Confederaziun decretescha prescripziuns davart il traffic sin via.
2 Ella exequescha la surveglianza suprema da las vias d’impurtanza per l’entira Svizra; ella po fixar tgeninas vias da transit che ston esser avertas per il traffic.
3 Il diever da las vias publicas è gratuit. L’Assamblea federala po permetter excepziuns.
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.
2 Esercita l’alta vigilanza sulle strade d’importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.
3 L’utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L’Assemblea federale può consentire eccezioni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.