101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 82 Traffic sin via

1 La Confederaziun decretescha prescripziuns davart il traffic sin via.

2 Ella exequescha la surveglianza suprema da las vias d’impurtanza per l’entira Svizra; ella po fixar tgeninas vias da transit che ston esser avertas per il traffic.

3 Il diever da las vias publicas è gratuit. L’Assamblea federala po permetter excepziuns.

Art. 82 Circolazione stradale

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.

2 Esercita l’alta vigilanza sulle strade d’importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.

3 L’utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L’Assemblea federale può consentire eccezioni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.