101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 77 Guaud

1 La Confederaziun procura ch’il guaud possia ademplir sias funcziuns da protecziun, da niz e da recreaziun.

2 Ella fixescha ils princips per la protecziun dal guaud.

3 Ella promova las mesiras per il mantegniment dal guaud.

Art. 77 Foreste

1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative.

2 Emana principi sulla protezione delle foreste.

3 Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.