101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 69 Cultura

1 Ils chantuns èn responsabels per il sectur da la cultura.

2 La Confederaziun po sustegnair stentas culturalas ch’èn d’interess per l’entira Svizra e po promover l’art e la musica, oravant tut sin il sectur da la scolaziun.

3 Tar l’adempliment da sias incumbensas prenda ella resguard da la varietad culturala e linguistica dal pajais.

Art. 69 Cultura

1 Il settore culturale compete ai Cantoni.

2 La Confederazione può sostenere attività culturali d’interesse nazionale e promuovere l’espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione.

3 Nell’adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.