101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 57 Segirezza

1 La Confederaziun ed ils chantuns procuran en il rom da lur cumpetenzas per la segirezza dal pajais e per la protecziun da la populaziun.

2 Els coordineschan lur stentas sin il sectur da la segirezza interna.

Art. 57 Sicurezza

1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.

2 Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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