1 Il dretg è la basa ed il limit da l’activitad dal stadi.
2 L’activitad dal stadi sto esser en l’interess public ed en proporziun a l’intent.
3 Ils organs dal stadi e las persunas privatas ageschan tenor la buna fai.
4 La Confederaziun ed ils chantuns resguardan il dretg internaziunal.
1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.
2 L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3 Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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