101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 5 Princips da l’activitad dal stadi da dretg

1 Il dretg è la basa ed il limit da l’activitad dal stadi.

2 L’activitad dal stadi sto esser en l’interess public ed en proporziun a l’intent.

3 Ils organs dal stadi e las persunas privatas ageschan tenor la buna fai.

4 La Confederaziun ed ils chantuns resguardan il dretg internaziunal.

Art. 5 Stato di diritto

1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.

2 L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

3 Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.

4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.