1 Restricziuns dals dretgs fundamentals dovran ina basa legala. Restricziuns engrevgiantas ston esser previsas en la lescha sezza. Exceptads èn cas d’in privel serius, direct che n’è betg d’evitar en autra maniera.
2 Restricziuns da dretgs fundamentals ston esser giustifitgadas tras in interess public u tras la protecziun da dretgs fundamentals da terzas persunas.
3 Restricziuns da dretgs fundamentals ston esser en proporziun.
4 Il cuntegn essenzial dals dretgs fundamentals è inviolabel.
1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3 Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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