1 La libertad d’associaziun è garantida.
2 Mintga persuna ha il dretg da furmar associaziuns, da sa participar u d’appartegnair a talas u da far part da las activitads d’associaziuns.
3 Nagin na dastga vegnir sfurzà da sa participar u d’appartegnair ad in’associaziun.
1 La libertà d’associazione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.
3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.