La Constituziun federala revedida entiramain u parzialmain va en vigur suenter ch’ella è vegnida acceptada dal pievel e dals chantuns.
La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l’accettazione del Popolo e dei Cantoni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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