1 Il Cussegl federal prenda mesiras per mantegnair la segirezza externa, l’independenza e la neutralitad da la Svizra.
2 El prenda mesiras per mantegnair la segirezza interna.
3 Sa basond directamain sin quest artitgel, po el decretar ordinaziuns e disposiziuns per cumbatter grevs disturbis gia succedids u imminents che smanatschan l’urden public u la segirezza interna u externa. Talas ordinaziuns èn da limitar temporalmain.
4 En cas urgents po el mobilisar truppas. Sch’el mobilisescha dapli che 4000 members da l’armada per il servetsch activ u sch’ins po presumar che quest engaschament duria dapli che trais emnas, sto vegnir convocada immediatamain l’Assamblea federala.
1 Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna,
dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera.
2 Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.
3 Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l’Assemblea federale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.