101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 180 Politica guvernamentala

1 Il Cussegl federal determinescha las finamiras ed ils meds da sia politica guvernamentala. El planisescha e coordinescha las activitads dal stadi.

2 El infurmescha la publicitad a temp e detagliadamain davart sia activitad, uschenavant ch’i na s’opponan betg interess publics u privats predominants.

Art. 180 Politica governativa

1 Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato.

2 Informa tempestivamente e compiutamente l’opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.