101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 177 Princip colleghial e departamental

1 Il Cussegl federal decida sco collegi.

2 Per la preparaziun e l’execuziun vegnan las fatschentas dal Cussegl federal repartidas sin ils singuls commembers tenor departaments.

3 Als departaments u a las unitads administrativas suttamessas ad els vegnan surdadas las fatschentas per in’execuziun autonoma; la protecziun giuridica sto esser garantida.

Art. 177 Principio collegiale e dipartimentale

1 Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.

2 Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.

3 Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.