1 Il Cussegl federal decida sco collegi.
2 Per la preparaziun e l’execuziun vegnan las fatschentas dal Cussegl federal repartidas sin ils singuls commembers tenor departaments.
3 Als departaments u a las unitads administrativas suttamessas ad els vegnan surdadas las fatschentas per in’execuziun autonoma; la protecziun giuridica sto esser garantida.
1 Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.
2 Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.
3 Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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