1 La libertad da la pressa, dal radio e da la televisiun sco er d’autras furmas da derasaziun publica da producziuns ed infurmaziuns tras meds da telediffusiun è garantida.
2 La censura è scumandada.
3 Il secret da redacziun è garantì.
1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.
2 La censura è vietata.
3 Il segreto redazionale è garantito.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.