1 L’Assamblea federala elegia ils commembers dal Cussegl federal, la chanceliera federala u il chancelier federal, las derschadras ed ils derschaders dal Tribunal federal sco er il general.
2 La lescha po autorisar l’Assamblea federala da far u da legalisar ulteriuras elecziuns.
1 L’Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.
2 La legge può autorizzare l’Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o conferme d’elezioni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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