101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 168 Elecziuns

1 L’Assamblea federala elegia ils commembers dal Cussegl federal, la chanceliera federala u il chancelier federal, las derschadras ed ils derschaders dal Tribunal federal sco er il general.

2 La lescha po autorisar l’Assamblea federala da far u da legalisar ulteriuras elecziuns.

Art. 168 Elezioni

1 L’Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.

2 La legge può autorizzare l’Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o conferme d’elezioni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.