1 L’Assamblea federala sa participescha a la furmaziun da la politica exteriura e surveglia la tgira da las relaziuns cun l’exteriur.
2 Ella approva ils contracts internaziunals, cun excepziun dals contracts ch’il Cussegl federal ha la cumpetenza da concluder sin basa da la lescha u d’in contract internaziunal.
1 L’Assemblea federale partecipa all’elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l’estero.
2 Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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