1 Mintga commember dals cussegls, mintga fracziun, mintga cumissiun parlamentara e mintga chantun ha il dretg d’inoltrar iniziativas a l’Assamblea federala.
2 Ils commembers dals cussegls ed il Cussegl federal han il dretg da far propostas tar in affar en consultaziun.
1 Ciascun membro del Parlamento, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamentare e ciascun Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all’Assemblea federale.
2 I membri del Parlamento e il Consiglio federale hanno diritto di proposta in merito a un oggetto in deliberazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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