1 Mintga cussegl instituescha cumissiuns or da ses mez.
2 La lescha po prevair cumissiuns communablas.
3 La lescha po attribuir a tschertas cumissiuns singulas cumpetenzas che n’èn betg da natira legislativa.
4 Per ademplir lur incumbensas han las cumissiuns il dretg d’infurmaziun, d’invista e d’inquisiziun. Lur dimensiun vegn reglada da la lescha.
1 Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.
2 La legge può prevedere commissioni congiunte.
3 La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l’emanazione di norme di diritto.
4 Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d’informazione, consultazione e inchiesta. L’estensione di tali diritti è determinata dalla legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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