1 La libertad da cretta e conscienza è garantida.
2 Mintga persuna ha il dretg da tscherner libramain sia religiun e sia persvasiun filosofica e da las confessar individualmain u en cuminanza cun auters.
3 Mintga persuna ha il dretg da sa participar ad ina cuminanza religiusa u d’appartegnair ad ina tala e da suandar in’instrucziun religiusa.
4 Nagin na dastga vegnir sfurzà da sa participar ad ina cuminanza religiusa u d’appartegnair ad ina tala, d’ademplir in’acziun religiusa u da suandar ina instrucziun religiusa.
1 La libertà di credo e di coscienza è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.
3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.
4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.