101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 146 Responsabladad dal stadi

La Confederaziun è responsabla per ils donns che ses organs chaschunan encunter il dretg exequind lur activitads uffizialas.

Art. 146 Responsabilità dello Stato

La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi
nell’esercizio delle attività ufficiali.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.